Art. 3.
(Rapporti di collaborazione).

      1. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni sviluppa rapporti di collaborazione in particolare con:

          a) la rete delle Commissioni parlamentari per le pari opportunità tra donne e uomini dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo;

          b) il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento di cui alla lettera b);

          d) il Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

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          e) la rete degli organismi di parità delle regioni e degli enti territoriali;

          f) le associazioni e i movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.